Regolamento per l’Elezione dei Coordinatori Politici dei Comitati Regionali del Partito Insieme

(approvato dal Consiglio Generale il 29.10.2021)

Il Consiglio Generale, su proposta del Coordinamento Politico Nazionale e del Gruppo di Direzione Nazionale

PREMESSO

che costituisce esigenza prioritaria del Partito che i Comitati Regionali, articolazione territoriale del Partito corrispondente a ciascuna Regione d’Italia, per il maggiore sviluppo locale di esso, diano attuazione della previsione statutaria della elezione dei coordinatori politici regionali dei detti comitati;

RITENUTO

che quindi occorre procedere urgentemente a regolamentare l’assemblea dei comitati regionali per l’elezione dei coordinatori regionali, rimandando la disciplina degli ulteriori adempimenti occorrenti per dare piena attuazione all’organizzazione periferica del partito ad altro regolamento;

ADOTTA

il seguente regolamento per l’elezione dei coordinatori regionali dei Comitati regionali da parte dell’Assemblea di ciascun comitato:

Art. 1 Ciascun comitato, corrispondente all’ambito territoriale della Regione di riferimento, elegge un coordinatore regionale e due vicecoordinatori tra gli iscritti della corrispondente regione che presenteranno la candidatura a coordinatore politico regionale.

Il Coordinatore e i Vicecoordinatori Regionali durano in carica per il periodo di due anni a partire dalla loro elezione e possono essere rieletti soltanto una volta.

Non possono candidarsi a coordinatore regionale gli iscritti al partito che rivestano cariche nazionali elettive.

Per procedere all’elezione dei Coordinatori è necessario che in ogni regione, corrispondente al relativo Comitato, vi siano almeno quaranta iscritti al partito, con possibilità di procedervi ugualmente, stabilita con delibera in deroga del Gruppo di Direzione Nazionale, qualora vi siano nella regione almeno venti iscritti. Nel caso non vi sia il numero sufficiente degli iscritti, per l’incremento della diffusione del Partito viene nominato dal Gruppo di Direzione Nazionale un Commissario che può anche essere un iscritto non residente nella Regione. Il Commissario resterà in carica fino a quando, maturato il numero minimo degli iscritti, avvenga l’elezione del Coordinatore e dei Vicecoordinatori.

Partecipano all’assemblea del Comitato regionale con diritto di voto e possono candidarsi a Coordinatore Regionale gli iscritti al partito alla data del 29 ottobre 2021. Gli iscritti oltre questa data saranno invitati a seguire i lavori assembleari.

Art.2. Per l’elezione dei coordinatori politici regionali, per ciascun Comitato regionale, il Coordinatore del Consiglio Generale convocherà l’assemblea del Comitato Regionale composta degli iscritti residenti o domiciliati nella corrispondente Regione, con un termine almeno di trenta giorni antecedenti la data dell’Assemblea.

Nel termine dei successivi diciotto giorni ciascun iscritto potrà inviare al Coordinatore del Consiglio Generale la propria candidatura a coordinatore politico regionale accompagnata dalla firma di presentazione di almeno un decimo degli iscritti nella Regione.

Ciascun iscritto potrà sottoscrivere la presentazione soltanto di una candidatura e chi la sottoscrive non può candidarsi.

Ricevute le candidature il Coordinatore del Consiglio Generale, nei successivi sette giorni, verificato il requisito della regolare iscrizione del candidato e dell’appartenenza al corrispondente Comitato Regionale in quanto residente o domiciliato nella corrispondente regione, formerà un unico elenco dei candidati a Coordinatore per ciascuna Regione.

La convocazione e gli elenchi saranno, con valore di comunicazione legale per gli iscritti, pubblicati, nel rispetto dei suddetti termini, nel sito Web del partito.

Qualora un iscritto, che abbia inviato la propria candidatura, non risulti inserito nell’elenco potrà rilevarlo entro 48 ore dalla pubblicazione dell’elenco con istanza diretta al Collegio per le Garanzie Statutarie. Il Collegio deciderà nel termine di 48 ore dall’istanza e per effetto della decisione avverrà l’inserimento nell’elenco dei candidati, con immediata pubblicazione, o la definitiva esclusione dall’elenco.

Art.3. L’assemblea del Comitato Regionale, convocata dal Coordinatore del Consiglio Generale in un luogo ricadente nella rispettiva regione e presieduta pure dal medesimo Coordinatore, sarà valida con la partecipazione della maggioranza degli iscritti nella Regione.

La convocazione dovrà prevedere oltre all’ordine del giorno costituito dall’elezione dei coordinatori regionali, le indicazioni relative alla presentazione delle candidature contenute nel presente regolamento.

All’inizio dell’Assemblea, con voto palese per alzata di mano, su proposta del presidente, sarà nominato il segretario dell’assemblea, che non dovrà essere candidato a Coordinatore politico regionale, con funzioni di verbalizzazione, e altro segretario, pure esso non candidato, che insieme al Presidente svolgeranno anche la funzione di commissione elettorale per la direzione delle operazioni elettorali e lo scrutinio. I due segretari svolgeranno anche la funzione di scrutinatori.

Art.4. L’elezione del Coordinatori regionali avverrà in modo segreto in base all’elenco predisposto, contenente in ordine alfabetico i candidati, che verrà distribuito a ciascun iscritto partecipante all’assemblea, mediante l’apposizione del segno x, accanto al nome del candidato scelto.

Saranno ammessi all’assemblea con diritto di voto gli iscritti al partito alla data del 29 ottobre 2021, risultanti dal registro degli aderenti. Lo stesso termine costituisce requisito per l’elettorato attivo e passivo. E’ ammessa la delega scritta ad altro partecipante con diritto di voto, accompagnata da copia del documento di riconoscimento del delegante, con il limite massimo di due deleghe per ciascun partecipante.

Il requisito suddetto per l’ammissione all’assemblea verrà verificato prima dell’inizio dell’assemblea dal Coordinatore del Consiglio Generale, che prima di dare inizio all’assemblea renderà noto chi partecipa all’assemblea e dichiarerà la validità di essa se raggiunta la presenza della maggioranza degli iscritti nella regione.

Art.4. Per ciascun elenco di candidati potrà essere espresso dai partecipanti all’assemblea un unico voto di preferenza e verrà eletto Coordinatore regionale chi avrà riportato il maggior numero di preferenze, e vicecoordinatori i due che a seguire avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. Dei due Vicecoordinatori sarà vicario del Coordinatore regionale quello che avrà ricevuto il maggior numero di voti di preferenza.

In caso di parità di voti saranno eletti alle suddette cariche i candidati più giovani di età.

Art.5.Le funzioni attribuite nel presente regolamento al Coordinatore del Consiglio Generale s’intende che potranno essere svolte anche da ognuno dei due Vicecoordinatori e anche da un delegato dal Coordinatore, di norma facente parte del Consiglio Generale. Il delegato non potrà candidarsi nel Comitato regionale di cui fa parte.

Art.6. Prima dell’inizio delle operazioni elettorali ciascun candidato, per la propria presentazione all’assemblea, potrà disporre del tempo che stabilirà il presidente dell’assemblea in rapporto al numero dei candidati.

Art.7. Le Assemblee sono svolte in presenza. Ove sia predisposto un collegamento telematico, esso consentirà di assistere all’assemblea, senza che ciò comporti la partecipazione di chi assiste, il quale, per esercitare il proprio voto, dovrà comunque delegare altro iscritto presente in assemblea. Qualora la situazione emergenziale COVID lo richiedesse, il Coordinatore del Consiglio Generale potrà prendere le determinazioni occorrenti per lo svolgimento dell’adunanza con partecipazione degli iscritti anche in via telematica o interamente telematicamente.

Art.8. Con successive norme regolamentari verrà disciplinato lo svolgimento delle successive assemblee dei comitati regionali.

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